L'assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta  del 7 dicembre
  2000,      ha      approvato      il      disegno      di     legge
  n. 1078-459-487-666-783-811-823-858-905-911-1091-1102.2.XII   -   I
  stralcio  dal  titolo  "Norme  sull'ordinamento degli enti locali",
  pervenuto  a  questo  commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
  effetti  dell'art.  28  dello  statuto  speciale,  il successivo 11
  dicembre 2000.
    Nel   corpo   del   provvedimento   legislativo,   che  introduce
  nell'ordinamento   siciliano   le   norme  innovative  della  legge
  n. 265/1999   in   materia   di   autonomie  locali  adeguandole  e
  coordinandole al previgente sistema regionale, e' stata introdotta,
  con  emendamento d'aula, la disposizione dell'art. 28 che da' adito
  a censure di natura costituzionale.
    La  cennata norma, infatti, prevede che "Le aree metropolitane di
  cui  all'articolo  19  della  legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 si
  intendono  istituite  ad  ogni  effetto  di legge sin dalla data di
  pubblicazione   dei   decreti   del  presidente  della  regione  di
  individuazione delle medesime".
    Orbene,  per  una migliore intelligenza della disposizione, che a
  una  prima  lettura  potrebbe  ritenersi  pleonastica  e  priva  di
  incidenza rispetto a quanto gia' stabilito dall'art. 19 della legge
  regionale  n. 9/1986,  occorre  premettere  un breve excursus sullo
  stato di attuazione delle aree metropolitane in Sicilia.
    Com'e'  noto  la  legge  regionale  n. 9/1986  ha  interamente ed
  organicamente   disciplinato  l'istituzione  e  le  finzioni  delle
  province  regionali  in  conformita'  al  dettato  statutario degli
  articoli 14 lett. O) e 15.
    Precorrendo  gli  orientamenti  del legislatore nazionale, quello
  siciliano  ha  previsto  la  costituzione delle aree metropolitane,
  configurandole,  pero',  non  come  enti  a  se stanti ed autonomi,
  bensi'   come   semplici  delimitazioni  territoriali,  individuate
  d'intesa   con   gli   enti   locali  interessati,  che  comportano
  l'esercizio di ulteriori funzioni da parte delle province regionali
  comprendenti  le  aree,  avvalendosi  delle aziende municipalizzate
  esistenti ovvero promuovendo la costituzione di gestioni comuni con
  le   anuninistrazioni  comunali  a  stipulando  con  queste  ultime
  apposite convenzioni.
    Successivamente  con  l'art.  52  della legge regionale n. 26 del
  1993,  modificata  dall'art. 1 della legge regionale n. 41/1996, e'
  stato  disposto  che  "per  le province regionali che ricomprendono
  aree  metropolitane  le indennita' di carica e di presenza previste
  per  gli  organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono
  incrementati del 50 per cento".
    Soltanto   nell'agosto   del   1995,   dopo   un  complesso  iter
  procedimentale, sono stati emanati tre decreti del presidente della
  regione  con  cui  vengono  individuate  le  aree  metropolitane di
  Palermo, Catania e Messina.
    Medio   tempore,   tuttavia,   alcune   amministrazioni   avevano
  provveduto  a determinare la nuova misura dell'indennita' di carica
  dei  propri  amministratori  inducendo  l'assessore regionale degli
  enti  locali  ad  emanare  la  circolare  del  30 marzo 1998, n. 2,
  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  regione  n. 17 del 4
  aprile 1998, sulla scorta dei pareti resi nel 1997 dal consiglio di
  giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
    In  detta  circolare,  nell'esplicitare  che  l'incremento  delle
  indennita'   di   carica  e  di  presenza,  previsto  per  le  aree
  metropolitane  dal  citato  art. 52, legge regionale n. 26/1993, e'
  subordinato  alle  due  condizioni  della  costituzione della forma
  gestionale   e  dell'esercizio  effettivo  delle  finzioni  e  che,
  pertanto,   lo   stesso   non   poteva   essere  riconosciuto  agli
  amministratori  degli  enti locali interessati, si demandavano alle
  amministrazioni le determinazioni conseguenti.
    Talune  amministrazioni  hanno  proceduto al recupero delle somme
  indebitamente  corrisposte  e  sui  relativi provvedimenti e' sorto
  contenzioso dinanzi alla magistratura amministrativa.
    Nell'intento   di  sanare  siffatta  situazione,  il  legislatore
  regionale  ha approvato il 20 agosto del 1998 nel contesto del d.l.
  n. 743 dal titolo "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5
  luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del comitato regionale di
  controllo.   Modernizzazione  amministrativa  e  recepimento  nella
  Regione  siciliana  di  norme  della  legge 15 maggio 1997, n. 127.
  Interpretazione  autentica  del  comma  5,  dell'articolo 52, della
  legge  regionale  1o  settembre 1993, n. 26", la norma dell'art. 3,
  definita  di  interpretazione  autentica, che e' stata impugnata da
  questo  Commissariato  per  violazione  degli  articoli 3, 97 e 103
  della Costituzione.
    Tale    disposizione    riconduceva,    infatti,    al    momento
  dell'emanazione  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  che
  individua  le  aree  metropolitane,  la  decorrenza dell'incremento
  dell'indennita' agli amministratori locali.
    Su  siffatta  norma  codesta  ecc.ma  Corte  non ha avuto modo di
  pronunciarsi  in  quanto  il presidente della regione, a seguito di
  apposito  ordine del giorno approvato dall'assemblea, ha promulgato
  la legge con il n. 23, omettendo l'articolo 3 impugnato.
    Quanto  premesso  vale  a  dimostrare  che l'intento sotteso alla
  attuale  disposizione e' quello di legittimare con una fictio legis
  la  corresponsione dell'indennita' maggiorata sin dal momento della
  individuazione  delle  aree  metropolitane,  venendo  con  cio'  ad
  interferire in procedimenti giurisdizionali in corso che hanno gia'
  dato  luogo al diniego di provvedimenti cautelari, stante l'assenza
  del fumus boni iuris.
    L'individuazione  del menzionato intento del legislatore consente
  di  attribuire  una ratio alla norma che altrimenti sarebbe affetta
  da illogicita' manifesta.
    Si  ritiene  invero  priva di senso giuridico l'asserzione che le
  aree metropolitane "si intendono istituite ad ogni effetto di legge
  sin dalla data di pubblicazione dei decreti di individuazione delle
  medesime".
    La determinazione delle aree, infatti, non comporta l'istituzione
  di  un  ente,  non  essendo  questa come gia' detto la connotazione
  giuridica  che  la  legislazione  regionale  attribuisce  loro,  ma
  costituisce  soltanto il necessario presupposto per porre in essere
  le ulteriori attivita' decisionali in ordine alla forma di gestione
  che consentira' poi l'effettivo esercizio delle relative funzioni.
    In  conclusione la norma in esame, sia che la si interpreti quale
  forma  di  sanatoria  di  pregresse  situazioni  non  conformi alle
  vigenti   leggi,   sia  che  la  si  consideri  quale  affermazione
  pleonastica  rispetto  alla  normativa regionale gia' esistente, e'
  censurabile  nel  primo  caso per violazione degli articoli 3, 97 e
  103  della  Costituzione e nel secondo per illogicita' manifesta ex
  artt. 3 e 97 Cost.