L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1078-459-487-666-783-811-823-858-905-911-1091-1102.2.XII - I stralcio dal titolo "Norme sull'ordinamento degli enti locali", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 11 dicembre 2000. Nel corpo del provvedimento legislativo, che introduce nell'ordinamento siciliano le norme innovative della legge n. 265/1999 in materia di autonomie locali adeguandole e coordinandole al previgente sistema regionale, e' stata introdotta, con emendamento d'aula, la disposizione dell'art. 28 che da' adito a censure di natura costituzionale. La cennata norma, infatti, prevede che "Le aree metropolitane di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti del presidente della regione di individuazione delle medesime". Orbene, per una migliore intelligenza della disposizione, che a una prima lettura potrebbe ritenersi pleonastica e priva di incidenza rispetto a quanto gia' stabilito dall'art. 19 della legge regionale n. 9/1986, occorre premettere un breve excursus sullo stato di attuazione delle aree metropolitane in Sicilia. Com'e' noto la legge regionale n. 9/1986 ha interamente ed organicamente disciplinato l'istituzione e le finzioni delle province regionali in conformita' al dettato statutario degli articoli 14 lett. O) e 15. Precorrendo gli orientamenti del legislatore nazionale, quello siciliano ha previsto la costituzione delle aree metropolitane, configurandole, pero', non come enti a se stanti ed autonomi, bensi' come semplici delimitazioni territoriali, individuate d'intesa con gli enti locali interessati, che comportano l'esercizio di ulteriori funzioni da parte delle province regionali comprendenti le aree, avvalendosi delle aziende municipalizzate esistenti ovvero promuovendo la costituzione di gestioni comuni con le anuninistrazioni comunali a stipulando con queste ultime apposite convenzioni. Successivamente con l'art. 52 della legge regionale n. 26 del 1993, modificata dall'art. 1 della legge regionale n. 41/1996, e' stato disposto che "per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane le indennita' di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementati del 50 per cento". Soltanto nell'agosto del 1995, dopo un complesso iter procedimentale, sono stati emanati tre decreti del presidente della regione con cui vengono individuate le aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Medio tempore, tuttavia, alcune amministrazioni avevano provveduto a determinare la nuova misura dell'indennita' di carica dei propri amministratori inducendo l'assessore regionale degli enti locali ad emanare la circolare del 30 marzo 1998, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione n. 17 del 4 aprile 1998, sulla scorta dei pareti resi nel 1997 dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. In detta circolare, nell'esplicitare che l'incremento delle indennita' di carica e di presenza, previsto per le aree metropolitane dal citato art. 52, legge regionale n. 26/1993, e' subordinato alle due condizioni della costituzione della forma gestionale e dell'esercizio effettivo delle finzioni e che, pertanto, lo stesso non poteva essere riconosciuto agli amministratori degli enti locali interessati, si demandavano alle amministrazioni le determinazioni conseguenti. Talune amministrazioni hanno proceduto al recupero delle somme indebitamente corrisposte e sui relativi provvedimenti e' sorto contenzioso dinanzi alla magistratura amministrativa. Nell'intento di sanare siffatta situazione, il legislatore regionale ha approvato il 20 agosto del 1998 nel contesto del d.l. n. 743 dal titolo "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5, dell'articolo 52, della legge regionale 1o settembre 1993, n. 26", la norma dell'art. 3, definita di interpretazione autentica, che e' stata impugnata da questo Commissariato per violazione degli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione. Tale disposizione riconduceva, infatti, al momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua le aree metropolitane, la decorrenza dell'incremento dell'indennita' agli amministratori locali. Su siffatta norma codesta ecc.ma Corte non ha avuto modo di pronunciarsi in quanto il presidente della regione, a seguito di apposito ordine del giorno approvato dall'assemblea, ha promulgato la legge con il n. 23, omettendo l'articolo 3 impugnato. Quanto premesso vale a dimostrare che l'intento sotteso alla attuale disposizione e' quello di legittimare con una fictio legis la corresponsione dell'indennita' maggiorata sin dal momento della individuazione delle aree metropolitane, venendo con cio' ad interferire in procedimenti giurisdizionali in corso che hanno gia' dato luogo al diniego di provvedimenti cautelari, stante l'assenza del fumus boni iuris. L'individuazione del menzionato intento del legislatore consente di attribuire una ratio alla norma che altrimenti sarebbe affetta da illogicita' manifesta. Si ritiene invero priva di senso giuridico l'asserzione che le aree metropolitane "si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti di individuazione delle medesime". La determinazione delle aree, infatti, non comporta l'istituzione di un ente, non essendo questa come gia' detto la connotazione giuridica che la legislazione regionale attribuisce loro, ma costituisce soltanto il necessario presupposto per porre in essere le ulteriori attivita' decisionali in ordine alla forma di gestione che consentira' poi l'effettivo esercizio delle relative funzioni. In conclusione la norma in esame, sia che la si interpreti quale forma di sanatoria di pregresse situazioni non conformi alle vigenti leggi, sia che la si consideri quale affermazione pleonastica rispetto alla normativa regionale gia' esistente, e' censurabile nel primo caso per violazione degli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione e nel secondo per illogicita' manifesta ex artt. 3 e 97 Cost.